Aggiornamenti sul project financing.

di Renato Chahinian


Nella rubrica “Il Punto” del nostro Portale era apparso, nel dicembre 2007, un articolo dal titolo “Il project financing per lo sviluppo economico e sociale”, che riportava i principali contenuti del
Convegno di studi “Pubblico e privato nel finanziamento delle opere pubbliche nella Marca Trevigiana“, organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso e dal CEG
(Centro Interdipartimentale su Economia e cultura della Globalizzazione) dell’Università di Venezia – sede di Treviso.

Ora sono stati messi in linea gli atti del Convegno nel sito dello stesso CEG (www.unive.it/ceg) e gli
argomenti trattati sono ancora attuali perché la situazione di fondo di questo strumento innovativo per lo sviluppo non è mutata sensibilmente, anche se sono intervenute delle novità normative di
cui è opportuno tener ora conto.

In sede di ricerca presentata al Convegno era emerso che la finanza di progetto diventa essenziale per lo sviluppo in presenza di sempre minori disponibilità di fondi pubblici ed
in futuro costituirà l’unico mezzo possibile per venire incontro alle pressanti esigenze della collettività di servizi ed infrastrutture sempre migliori.

Ma si era pure rilevato che esistono molte difficoltà, sia sotto l’aspetto burocratico ed amministrativo che riguardo alla propensione verso il project financing da parte del capitale
privato.

Tali difficoltà sono per lo più riconducibili alla complessità dell’operazione, che tuttavia può essere ridotta e resa più comprensibile da parte degli addetti ai lavori.

In sintesi, esiste il bisogno generale di questo strumento, ma non si trovano le modalità applicative adatte a rendere meno diffidenti tutti gli operatori interessati ed a creare soluzioni
condivise per un’equa ripartizione preventiva del binomio rendimento – rischio.

A cercare di risolvere il problema e per migliorare ulteriormente il quadro della situazione di circa un anno fa, è intervenuto il provvedimento che ha modificato il codice degli
appalti (D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163) con il D. Lgs. 11 settembre 2008, n.152 e le modifiche hanno riguardato pure la finanza di progetto per lavori pubblici e di pubblica utilità.

Certamente è stata introdotta una classificazione (prima mancante) dei contratti di partenariato pubblico – privato, la quale ha permesso di chiarire meglio le fattispecie dei
singoli contratti; inoltre è stato maggiormente messo in evidenza il contratto di locazione finanziaria sulle opere pubbliche.

Ma la disciplina del project financing è stata modificata per adempiere ad alcuni rilievi comunitari che non sono ancora stati completamente risolti.

Ora viene prevista a monte la possibilità per i privati di presentare alla P.A. studi di fattibilità per opere che questa può inserire nella propria programmazione se le ritiene di
pubblico interesse (ma senza alcun diritto da parte del proponente).

Successivamente, sorge la possibilità di una triplice procedura:

a) l’indizione di una gara unica che affida la concessione definitiva, sulla base di gara dello studio di fattibilità, all’offerente che risulta vincitore presentando un progetto preliminare, una
bozza di convenzione ed un piano economico – finanziario asseverato da una banca;

b) la predisposizione di una gara in due fasi con prelazione a favore del promotore: la prima procedura selettiva riguarda l’individuazione del promotore dal quale viene acquisito il progetto
preliminare; la seconda prevede l’affidamento della concessione vera e propria a favore del promotore se accetta le condizioni dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa.

c) l’avvio di una procedura più complessa su opere previste in sede di programmazione, ma di cui non viene pubblicato il bando per l’individuazione del promotore. In questo caso la procedura viene
attivata anche su iniziativa di un soggetto privato, il quale presenta una proposta con il progetto preliminare, che deve essere valutata dalla P.A. se di pubblico interesse. In caso affermativo,
si instaura un dialogo competitivo se c’è bisogno di modifiche, altrimenti si passa all’assegnazione della concessione mediante gara con l’invito oppure con la prelazione del promotore che ha
presentato la proposta originaria.

Tutte queste fattispecie hanno complicato normativamente l’istituto del project financing, ma in realtà offrono più ampie possibilità di accesso sia alle Amministrazioni,
soprattutto locali, che possono scegliere alternative diverse con una certa discrezionalità a seconda della propria situazione finanziaria e della natura delle opere che si intendono finanziare,
sia ai privati, che possono presentare autonomamente studi di fattibilità per opere che si prestano alla finanza di progetto (anche se non programmate) e pure progetti preliminari per opere
previste, ma non bandite.

Rimane il fatto che gli esperti auspicano ancora nuovi miglioramenti normativi per semplificare le procedure e chiarire molti punti che pongono molte incertezze agli operatori della P.A. ed ai
privati finanziatori.

Nonostante queste incertezze, tuttavia, il ricorso al project financing sta crescendo, seppur con andamento oscillante e discontinuo. Infatti, dopo una dinamica positiva nei primi
sette mesi del 2008, si è registrato un calo, per poi riprendere il “trend” ascendente in novembre.

Ormai, circa il 25% delle opere pubbliche viene realizzato mediante la finanza di progetto.

La nuova situazione determinatasi dalla crisi finanziaria internazionale dovrebbe suscitare comunque due valutazioni importanti anche nel campo del project financing:

a) le perdite o la carenza di liquidità cui sono stati sottoposti molti enti locali che hanno investito in strumenti finanziari a rischio dovrebbero convincere detti enti ad aprire
maggiormente il ricorso ai capitali privati per i lavori pubblici programmati;

b) le gravi disillusioni dei grandi risparmiatori e dei gestori del risparmio privato, originate dalla crisi nei confronti degli investimenti internazionali, dovrebbero pure
convincere questi operatori che possono essere preferibili investimenti meno promettenti, ma anche meno rischiosi, perché legati ad attività locali di natura reale e su mercati protetti con sicure
prospettive di utenza come quelli generalmente prospettati dal project financing. Non è quindi auspicabile inseguire profitti speculativi ed aleatori su impieghi poco conosciuti e lontani, ma è
preferibile ottenere congrui rendimenti su attività reali al servizio dei cittadini vicini con ritorni concreti, anche se a lunga scadenza.